Il fotovoltaico agricolo e lo stop agli incentivi

Si intende per fotovoltaico agricolo tutti quegli impianti fotovoltaici a terra realizzati in aree agricole “non redditizie”.

Il fotovoltaico agricolo ha avuto uno sviluppo vertiginoso che però non ha dato, come si sperava, impulso anche all’agricoltura. Il motivo è presto detto: gli agricoltori hanno trovato più conveniente cedere in locazione le superfici agricole non utilizzate, e così gli impianti fotovoltaici in realtà utilizzavano capitali esterni al settore agricolo, che di riflesso non otteneva gli introiti derivanti dagli incentivi e dalla vendita di energia.

Perché sia avvenuto ciò è forse rinvenibile nella scarsa conoscenza degli agricoltori circa le tematiche fotovoltaiche, assieme alla mancanza di volontà di comprenderle. Il tutto ha reso più conveniente la concessione a terzi di questi terreni, piuttosto che un impegno in prima persona.

Altro problema del fotovoltaico agricolo è stato lo sfruttamento esagerato del terreno convertito a fotovoltaico. Così che in realtà gli impianti non sono stati installati soltanto su aree agricole “non redditizie”, ma anche su quelle che redditizie lo erano, togliendo di fatto ettari ed ettari di suolo all’agricoltura, contribuendo alla crisi del settore e generando problemi di impatto ambientale.

Questi sono tutti i motivi per cui il decreto liberalizzazioni (dl 1/2012) nel comma 1 dell’articolo 65 ha confermato l’esclusione degli incentivi (già prevista dal d.lgs. 28/2011) per tutti i futuri impianti fotovoltaici a terra collocati in aree agricole. In questo modo si cerca di porre un freno da un lato al fotovoltaico selvaggio e ai problemi derivati di impatto ambientale, dall’altro alle ingerenze di esterni nelle zone agricole.

L’obiettivo è quello di favorire, invece, la costruzione di impianti fotovoltaici architettonicamente integrati sui tetti degli edifici. Ecco perché – come definito nel comma 3 dell’articolo 65 del decreto liberalizzazioni – agli impianti costruiti sulle serre verranno dati gli stessi incentivi degli edifici, sebbene le serre “a seguito dell’intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento”.

Gli unici impianti a terra su terreni agricoli che possono ancora sperare negli incentivi sono:

–          Gli impianti con titolo abilitativo acquisito entro il 29 marzo 2011 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011; essi non subiscono le limitazioni di cui al comma 4 dell’art. 10 del DLgs. 28/2011 e hanno tempo per entrare in esercizio fino a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 1/2012;

–          Gli impianti con titolo abilitativo acquisito entro la data di conversione in legge del DL 1/2012 devono rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10 del DLgs. 28/2011 e hanno tempo per entrare in esercizio fino a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto DL.

Il decreto è stato apprezzato da Coldiretti per mezzo di una nota del suo presidente – Sergio Marini – secondo cui il fotovoltaico selvaggio, causato dalle ingerenze di capitali esterni, ha fatto salire i prezzi della terra a valori impossibili per gli imprenditori agricoli.

 

Ecco qui di seguito il testo interessato del decreto:

Art. 65 del DL 1 del 24/1/2012


Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non e’ consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre cosi’ come definite dall’articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell’intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 2.