Eolico: normativa

La normativa italiana per l’eolico è incentrata sul Decreto legislativo 387 del 2003, che recepisce le direttive europee sui temi della produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di unificare la precedente normativa non coordinata.

Il decreto in questione stabilisce quali sono le tipologie di promozione delle fonti rinnovabili (quindi anche l’eolico) anche per gli impieghi nelle aree montane e nei terreni agricoli. Esso indica che gli impianti rinnovabili con potenza fino a un massimo di 20kW possono essere connessi alla rete tramite lo scambio sul posto con le condizioni previste di volta in volta dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Importante l’articolo 12 che stabilisce come le opere per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture connesse siano considerate di pubblica utilità e necessitino per tutto di un’unica autorizzazione regionale, che da diritto a costruire l’impianto, a metterlo in attività e a sfruttarlo. In particolare, l’autorizzazione prevede anche l’obbligo per l’esercente di ripristinare lo stato originario dei luoghi una volta dismesso l’impianto.

Nel seguire le linee guida per l’installazione, si rimanda sempre alle regioni l’indicazione delle aree escluse dall’installazione di specifici impianti. In particolare poi, se il produttore lo richiede, l’energia eolica può essere ritirata dal gestore di rete a cui è collegato l’impianto. Anche la connessione alla rete dovrà seguire le modalità specifiche indicate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Altra legge importante è la Legge 244 del 2007 che sancisce un sistema per cui si riconosce una tariffa onnicomprensiva di 30 centesimi di euro al kWh prodotto da fonte eolica per gli impianti fino a 20 kW di potenza installati per un periodo di quindici anni.

L’attuazione delle linee guida del d.lgs. 387/2003 non è valida però nei confronti degli impianti più piccoli, vale a dire: impianti fotovoltaici fino Impianti fotovoltaici fino a 20 kW; impianti a biomassa fino a 1000 kWe; impianti eolici fino a 60 kW; impianti idroelettrici fino a 100 kW. Nei suddetti casi la procedura è ulteriormente semplificata, bastando per la realizzazione dell’impianto il rilascio del DIA (Dichiarazione di Inizio Attività).

Ecco di seguito da dove prendere visione completa del d.lgs. 387/2003:

Decreto legislativo 387 del 2003.