L’eolico e le linee guida nazionali

Le linee guida nazionali sono legate alla materia di autorizzazione per gli impianti da fonti rinnovabili, compresi gli impianti eolici e fotovoltaici. Esse sono state previste già dal Decreto Legislativo 387/2003 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010. Le linee guida costituiscono una disciplina unica che vuole superare un precedente stato di frammentazione normativa legata alle norme per le fonti rinnovabili.

Le linee guida nazionali prevedono che sia rilasciata un’autorizzazione unica dalla Regione o dalla Provincia per quanto riguarda la costruzione, l’esercizio o la modifica di impianti di energia da fonti rinnovabili, che dovrà essere conforme alle norme sulla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico. Tali linee guida non si applicano agli impianti più piccoli, e cioè:

–          Impianti fotovoltaici fino a 20 kW;

–          Impianti a biomassa fino a 1000 kWe;

–          Impianti eolici fino a 60 kW;

–          Impianti idroelettrici fino a 100 kW.

In questi casi, gli impianti sono realizzabili con una procedura semplificata: il DIA (Dichiarazione di Inizio Attività). Non si applicano nemmeno agli impianti eolici offshore, per i quali viene rilasciata autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, le procedure delle linee guida riguardano: la costruzione e l’esercizio di impianti sulla terraferma alimentati da fonti rinnovabili; gli interventi per la modifica, il rifacimento e la riattivazione di questi impianti; le opere e le infrastrutture che sono indispensabili per la costruzione e l’esercizio degli impianti.

Le linee guida nazionali sono state previste con l’obiettivo ben preciso di limitare un moltiplicarsi indiscriminato di centrali eoliche industriali (e di pannelli fotovoltaici) che hanno compromesso alcune aree del Paese sia  sotto l’aspetto paesaggistico che sotto l’aspetto faunistico, portando anche talvolta a situazioni di malaffare a causa di incentivi che erano del tutto slegati da criteri qualitativi e dal rispetto dell’ambiente.

Alle linee guida devono attenersi le Regioni nelle nuove disposizioni, che sono anche obbligate al divieto di impianti eolici nelle Zone a Protezione Speciale, previste nel decreto “Rete Natura” del 2007.